Pagina 5 di 7 Le contestazioni no-global Sono presenti critiche di segno diverso .Vi � chi parla di cedimento europeo alla �ideologia liberista della globalizzazione�, un grimaldello in grado di indebolire la fisionomia sociale delle pi� avanzate costituzioni europee, in particolare della stessa Costituzione italiana :� la posizione di quanti reduci da raduni no-global e convenendo da tutta Europa manifestarono a Nizza nel dicembre 2000, ma che -certo in forme e modi pi� moderati - si ritrova presente anche nelle posizioni di taluni costituzionalisti italiani che da sempre guardano con diffidenza all�impatto dell�Europa sulla Costituzione italiana.Viene messo in rilievo , ad esempio, che nella Carta si parla di �diritto di lavorare� e non, come nella Costituzione italiana, di �diritto al lavoro�; che meno pregnante , rispetto alla Costituzione italiana,� il riferimento all�eguaglianza ; che si parli di �libert� di impresa� senza indicare limiti alla stessa ; che non venga menzionata la funzione sociale della propriet�; che sono indicati limiti alle libert� non previsti nella Carta italiana. Si tratta tuttavia di obiezioni non sempre pertinenti. E� vero che non sono indicati i limiti alle libert� di impresa nello stesso articolo che individua tale diritto ma � anche vero che sono ricavabili limiti alla stessa in altra parte della Carta con riferimento a valori quali la �dignit� della persona� , lo �sviluppo sostenibile�, l��ambiente� prima classificati solo come meri obbiettivi dell�Unione . E� vero che non viene marcata la funzione sociale della propriet� ma � non meno importante avere messo �fuori mercato� il corpo umano , l�istruzione obbligatoria, i servizi di collocamento . E� vero che � povera la formula della uguaglianza ma � anche vero che varie disposizioni recuperano alcuni contenuti tipici di tale principio.Ma soprattutto � questo � un punto da sottolineare - per la prima volta in una Carta internazionale i diritti sociali sono tutelati accanto a quelli civili .Pu� dirsi sotto questo profilo che con la Carta si afferma finalmente un �modello sociale europeo�. Dopo la Carta comunitaria dei diritti sociali adottata dal Consiglio europeo di Strasburgo del 1989 ,dopo le numerose direttive su singoli diritti e obbiettivi sociali, seguendo una �logica incrementale�, si arricchisce il catalogo dei diritti sociali con il riferimento al �diritto ad una vita dignitosa ed indipendente � (in cui si pu� leggere un possibile fondamento per il salario minimo) ; il riferimento ai diritti di soggetti (minori/disabili/generazioni future/lavoratori stranieri) spesso ai margini delle costituzioni europee e la lotta all�esclusione sociale ; il riconoscimento del �diritto dei lavoratori alla informazione e alla consultazione nell�ambito dell�impresa� ; l�accesso gratuito ai servizi di collocamento ; il �diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato� , mai oggetto, finora, di proclamazioni in una qualsiasi Carta di diritti. Tutti diritti espressamente estesi, peraltro, ai lavoratori dei paesi terzi autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri. Ancora meno convincente la critica di alcuni ambienti pacifisti per la mancata inclusione nella Costituzione europea di una norma analoga a quella prevista nell�art. .11 della Costituzione italiana sul �ripudio della guerra�. Sarebbe stato indubbiamente utile un simile inserimento ma l�assenza di tale richiamo � poca cosa rispetto al grande valore della costruzione di una organizzazione sovranazionale che mette insieme Paesi prima divisi dalle tragedie del secondo conflitto mondiale poi divisi dalla cortina di ferro e dalla guerra fredda e decisi adesso a condividere �un futuro di pace fondato su valori comuni�(come detto nel preambolo della Carta). I timori del costituzionalismo autarchico Ma anche in una parte della dottrina si guarda con diffidenza all�impianto della Carta. C�� il tema dei limiti apponibili ai diritti, ritenuti da una parte della dottrina evanescenti e in grado di aprire varchi pericolosi. La Carta ha optato in linea di tendenza per una clausola limitativa generale , discutibile ma non estranea alle tendenze del costituzionalismo contemporaneo (basti pensare alla tanto celebrata Costituzione del Sudafrica del 1996 e alla stessa Costituzione tedesca).In forza dell�art.II 52 le limitazioni ai diritti tutelati devono : essere previste dalla legge ; essere dettate da effettive finalit� di interesse generale �riconosciute dall�Unione� o dall�esigenza di proteggere i diritti e le libert� altrui; rispettare il principio di proporzionalit� ; rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libert�; essere comunque di stretta interpretazione (art.II 54). Si tratta nel complesso � � vero - di limiti che lasciano un margine non indifferente di discrezionalit� ai legislatori e ai giudici , soprattutto allorch� bisogna operare un �bilanciamento fra libert��, ma non va trascurato che si tratta di limiti che raffrontate alle tradizioni di altri Paesi sono da considerarsi sufficientemente rigorosi e che inoltre � per quanto riguarda i riflessi sul nostro Paese � va ricordato che la Carta fa riferimento a principi avanzati che la giurisprudenza costituzionale italiana ha dovuto conquistare a fatica ( per esempio il divieto di incidere sul �contenuto essenziale dei diritti�, o il rispetto del �principio di proporzionalit�� nell�imposizione di limiti) . Del resto � proprio dei diritti dell�epoca della �globalizzazione � un livello �soft� di prescrizione, tale da consentire la penetrazione e diffusione degli stessi .Preoccupa di pi�, se mai, il riferimento , chiaramente di ispirazione tedesca ed estraneo alle altre tradizioni europee, che tende a �proteggere� il sistema delle libert� attraverso il �divieto dell�abuso del diritto� (art. II 54). Si tratta di una forma di �protezione delle libert�� coerente con la impostazione del costituzionalismo tedesco ma estraneo alle tradizioni degli altri costituzionalismi. In ogni caso, a quanti temono una regressione rispetto al catalogo italiano e cedono alle suggestioni di un �costituzionalismo autarchico� pu� essere ricordato che l� art. II 53 fa salvi i diritti tutelati nelle Costituzioni nazionali, facendo della Carta una risorsa in pi� , lasciando sussistere diverse forme di tutela e diversi standard di tutela . Applicando il principio della �miglior tutela� la norma in esso contenuta afferma che �nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell�uomo e delle libert� fondamentali riconosciuti , nel rispettivo ambito di applicazione�dalle Costituzioni degli Stati membri�. Nessun atto di autorit� nazionale potr� dunque dirsi esentato dai limiti che la Costituzione nazionale introduce a difesa delle libert� dei propri cittadini. Nessun timore, dunque, per quanto riguarda gli standard di tutela garantiti dalla Costituzione italiana . Anzi pu� essere ribaltato il punto di vista di chi teme di impoverire il catalogo italiano .La Carta � lo sappiamo � si applica agli Stati membri , in base all�art.II 51,esclusivamente nell�applicazione del diritto europeo ( secondo il collaudato principio della �incorporation�) per� va considerato che la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana ha ampiamente utilizzato le pi� significative dichiarazioni internazionali dei diritti ( e si potrebbe ricordare la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia referendaria che ha esteso al massimo l��incorporation� del diritto europeo). Non � fuori luogo , io credo, richiamare in proposito (nonostante le clausole frenanti contenute nell�art.II 52 della Carta) il precedente Usa che nel 1865 grazie alla clausola del �due process of Law� riusc� ad imporre l�osservanza del �Bill of Rights�del 1791 al diritto interno ai singoli Stati : il livello di tutela dei diritti ne usc� rafforzato in tutta l�Unione senza imporre sacrifici significativi alla Virginia o agli altri Stati pi� liberali
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